29/10/09

Indulgenza Parziale e Plenaria

L'INDULGENZA PARZIALE E PLENARIA

COSA È

Il Diritto Canonico identifica la definizione di indulgenza.

Canone 992.

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa (papi e vescovi) la quale, come ministra della Redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.

Canone 993.

L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

Canone 994.

Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.

Canone 905.

§ 1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal Diritto o è concessa dal Romano Pontefice

§ 2. Nessuna autorità sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso espressamente dalla Sede Apostolica.

Canone 996.

§ 1. E’ capace di lucrare indulgenze che è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.

§ 2. Per lucrare di fatto le indulgenze, il soggetto capace deve avere almeno l’intenzione di acquistarle e di adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, secondo il testo della concessione.

Canone 997.

Per quanto si riferisce alla concessione e all’uso delle indulgenze, debbono essere osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi particolari della Chiesa.

CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE L'INDULGENZA

Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, PRIMA DI PARTECIPARE ALLA SANTA EUCARESTIA, il fedele sia in stato di grazia. Si ricorda che NON si può fare la Comunione senza essere in stato di grazia onde evitare di cadere nel peccato di SACRILEGIO che è un peccato mortale.

L'Indulgenza plenaria si può ottenere solo una volta al giorno, mentre quella parziale può essere acquistata più volte al giorno.

Per diverse Indulgenze plenarie, può essere sufficiente una o più Confessioni sacramentali per riportare l'anima in stato di grazia, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria.

I confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia l'opera prescritta sia le condizioni richieste (eccetto, ovviamente il distacco dal peccato anche veniale).

Le Indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi sulla terra.

Nel caso in cui sia prevista la visita ad una chiesa o ad un oratorio per acquistare l'indulgenza stabilita per un giorno determinato, detta visita si può fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito. (conc. 14)

Il fedele può lucrare un'indulgenza se devotamente usa uno dei seguenti oggetti di pietà convenientemente benedetto: crocifisso o croce, corona scapolare, medaglia. (conc. 15)

COME SI ACQUISTA

Per conseguire un'indulgenza, oltre lo stato di grazia, è necessario che il fedele:

- abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato, anche solo veniale;

- esegua l'opera indulgenziata;

- si confessi sacramentalmente dei suoi peccati;

- riceva la SS.ma Eucaristia;

- preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Se manca la piena disposizione o non viene eseguita l'opera indulgenziata e non sono poste le condizioni dell'indulgenza, l'indulgenza sarà solamente parziale (conc. 20 § 4 - salvo per gli impediti fisicamente)

La preghiera secondo le intenzioni del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un Padre Nostro e un'Ave Maria. (conc. 20 § 5)

LE OPERE INDULGENZIATE

a. Indulgenze plenarie lucrabili ogni giorno

  • Adorazione eucaristica per almento mezz'ora (conc. 7 § 1,1)
  • Akathistos o Paraclisis (conc. 23 § 1)
  • Lettura o ascolto della Sacra Scrittura per almeno mezz'ora (conc. 30)
  • Pio esercizio della Via Crucis (conc. 13 § 2)
  • Rosario mariano (conc. 17 § 1)
  • Visita in forma di pellegrinaggio alle Basiliche Patriarcali di Roma (conc. 33 § 1,1)

b. Indulgenze plenarie concesse in determinati giorni

  • 1 gennaio (conc. 26 § 1,1)
  • Settimana per l'unità dei cristiani (conc. 11 § 1)
  • Tutti i venerdì di Quaresima (conc. 8 § 1,2)
  • Giovedì Santo (conc. 7 § 1, 2)
  • Venerdì Santo (conc. 13 § 1)
  • Sabato Santo (conc. 28 § 1)
  • Solennità del Corpo e Sangue di Cristo
  • Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù (conc. 3)
  • Solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo (conc. 14 § 1; 33 § 1,2,3)
  • 2 agosto (conc. 33 § 1.2.3.5)
  • Tutti i giorni dal 1 all'8 novembre (conc. 29 § 1,1)
  • Commemorazione di tutti i fedeli defunti (conc. 29 § 1,2)
  • Solennità di Cristo Re (conc. 2)
  • 31 dicembre (conc. 26 § 1,2)

c. Indulgenze plenarie concesse per circostanza particolari

  • Benedizione papale (conc. 4)
  • Celebrazione giubilari delle Ordinazioni (conc. 27 § 2)
  • Congresso Eucaristico (conc. 7 § 1,4)
  • Esercizi spirituali (conc. 10 § 1)
  • Giornata universalmente dedicata a celebrare qualche fine religioso (conc. 5)
  • Giorno anniversario del proprio Battesimo (conc. 28 § 1)
  • Giorno della Consacrazione della Famiglia (conc. 1)
  • Giorno della dedicazione della Chiesa o dell'Altare (conc. 33 § 1,6)
  • Giorno fissato per uan chiesa stazionale (conc. 33 § 2)
  • In punto di morte (conc. 12)
  • Nella celebrazione liturgica del fondatore di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica (conc. 33 § 1,7)
  • Nella solennità del Titolare di una basilica minore, di una chiesa cattedrale, di un santuario, di una chiesa parrocchiale (conc. 33 § 1,2-5)
  • Pellegrinaggio (conc. 33 § 1,1,3)
  • Prima comunione (conc. 8 § 1,1)
  • Prima Messa (conc. 27 § 1)
  • Processione eucaristica (conc. 7 § 1,3)
  • Sacre Missioni (conc. 16 § 1)
  • Sinodo diocesano (conc. 31)
  • Una volta all'anno, in un giorno scelto liberamente (conc. 33 § 1,2,4)
  • Visita pastorale (conc. 32)

Per dettagli su quanto qui non riportato si rimanda al Manuale delle Indulgenze (Enchiridion Indulgentiarum) quarta edizione della Libreria Editrice Vaticana 1999.

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